Condizioni di consegna
I ricambi e gli accessori indicati sul nostro sito, insieme ai relativi numeri, sono stati compilati con cura sulla base delle informazioni a nostra disposizione. Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali errori in tali informazioni o per numeri ordinati erroneamente dal cliente.
Trasporto
L’obiettivo è che gli ordini vengano consegnati entro 2 giorni dall’ordine. È possibile una consegna anticipata; contattateci per conoscere le condizioni. Per consegne nei Paesi Bassi inferiori a € 500, IVA esclusa, verranno addebitate le spese di spedizione. Oltre € 500 la consegna è franco destino. Per consegne fuori dai Paesi Bassi si applicano tariffe diverse.
Condizioni di consegna
Articolo 1: Applicabilità
1.1 Le presenti condizioni si applicano a tutte le offerte, a tutti i contratti da noi conclusi e a tutti i contratti che ne possono derivare. We R Parts B.V. è indicata come appaltatore o venditore. La controparte è indicata come committente o acquirente.
1.2 Le condizioni generali del committente non si applicano e sono espressamente respinte.
Articolo 2: Offerte
2.1 Tutte le offerte sono senza impegno.
2.2 Se il committente fornisce all’appaltatore dati, disegni, ecc., l’appaltatore può presumere la loro correttezza e baserà la propria offerta su di essi.
2.3 I prezzi per le imprese sono al netto di IVA e imballaggio. Per i privati sono comprensivi di IVA ed esclusivi di imballaggio.
2.4 Se la sua offerta non viene accettata, l’appaltatore ha il diritto di addebitare al committente tutti i costi sostenuti per formulare l’offerta.
Articolo 3: Termine di consegna
3.1 Il termine di consegna viene stabilito approssimativamente dall’appaltatore.
3.2 Nel determinare il termine di consegna, l’appaltatore presume di poter eseguire l’ordine nelle circostanze a lui note in quel momento.
3.3 Il termine di consegna decorre quando è stato raggiunto un accordo su tutti i dettagli tecnici, tutti i dati necessari, gli ordini definitivi, ecc. sono in possesso dell’appaltatore, il pagamento concordato, anche rateale o anticipato, è stato ricevuto e sono state soddisfatte le condizioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine.
3.4 Se si verificano circostanze diverse da quelle note all’appaltatore quando ha fissato il termine di consegna, l’appaltatore può prolungare il termine di consegna del tempo necessario per eseguire l’ordine in tali circostanze. Se i lavori non possono essere inseriti nella pianificazione dell’appaltatore, saranno completati non appena la sua pianificazione lo consentirà.
3.5 Il superamento del termine di consegna concordato non dà in nessun caso diritto a risarcimento, salvo che ciò sia stato concordato per iscritto.
Articolo 4: Passaggio del rischio
4.1 In caso di vendita, la consegna avviene franco fabbrica; il rischio della cosa passa nel momento in cui il venditore la mette a disposizione dell’acquirente.
4.2 Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, committente e appaltatore possono concordare che l’appaltatore provveda al trasporto. Anche in tal caso, il rischio di stoccaggio, carico, trasporto e scarico resta a carico del committente. Il committente può assicurarsi contro tali rischi.
4.3 Anche nel caso in cui il venditore installi e/o monti la cosa venduta, il rischio della cosa passa nel momento in cui il venditore mette i beni a disposizione dell’acquirente presso i locali del venditore o in altro luogo concordato.
4.4 Se in caso di vendita è prevista una permuta e l’acquirente continua a utilizzare il bene da permutare in attesa della consegna del nuovo bene, il rischio relativo al bene da permutare resta a carico dell’acquirente fino al momento in cui lo mette in possesso del venditore.
Articolo 5: Modifica del prezzo
5.1 Se dopo la data di conclusione del contratto trascorrono quattro mesi e l’esecuzione da parte dell’appaltatore non è ancora completata, un aumento dei fattori che determinano il prezzo può essere addebitato al committente.
5.2 Il pagamento dell’aumento di prezzo di cui al comma 1 avviene contestualmente al pagamento del capitale o dell’ultima rata.
Articolo 6: Impossibilità di eseguire l’ordine
6.1 L’appaltatore ha il diritto di sospendere l’adempimento dei propri obblighi se, a causa di circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto e al di fuori della sua sfera di influenza, è temporaneamente impedito ad adempiere ai propri obblighi.
6.2 Tra le circostanze non prevedibili dall’appaltatore e al di fuori della sua sfera di influenza rientrano, tra l’altro, il fatto che i fornitori e/o subappaltatori dell’appaltatore non adempiano o non adempiano tempestivamente ai propri obblighi, condizioni meteorologiche, terremoti, incendi, perdita o furto di utensili, perdita di materiali da lavorare, blocchi stradali, scioperi o interruzioni del lavoro e restrizioni all’importazione o al commercio.
6.3 L’appaltatore non è autorizzato alla sospensione se l’adempimento è definitivamente impossibile o se un’impossibilità temporanea è durata più di sei mesi. Il contratto può allora essere sciolto per quella parte degli obblighi non ancora adempiuti. In tal caso le parti non hanno diritto al risarcimento dei danni subiti o da subire a seguito dello scioglimento.
Articolo 7: Garanzia
7.1 L’appaltatore garantisce per un periodo di tre mesi dopo la consegna o il completamento la corretta esecuzione della prestazione concordata.
7.2 Le parti riparate presso l’appaltatore o sostituite dall’appaltatore devono essere inviate all’appaltatore in porto franco. Lo smontaggio e il montaggio di tali parti, nonché eventuali spese di viaggio e soggiorno, sono a carico del committente.
7.3 Se la prestazione concordata consiste nella lavorazione di materiali forniti dal committente, l’appaltatore garantisce per il periodo indicato al comma 1 la correttezza della lavorazione eseguita. Se risulta che una lavorazione non è stata eseguita correttamente, l’appaltatore sceglierà se:
- eseguire nuovamente la lavorazione. In tal caso il committente deve fornire nuovo materiale a proprie spese;
- eliminare il difetto. In tal caso il committente deve restituire il materiale all’appaltatore in porto franco;
- accreditare al committente una parte proporzionale della fattura.
7.4 Se la prestazione concordata consiste nella consegna di una cosa, l’appaltatore garantisce per il periodo indicato al comma 1 l’idoneità della cosa consegnata. Se risulta che la consegna non è stata corretta, la cosa deve essere restituita all’appaltatore in porto franco. Successivamente l’appaltatore sceglierà se:
- riparare la cosa;
- sostituire la cosa;
- accreditare al committente una parte proporzionale della fattura.
7.5 Se la prestazione concordata consiste, in tutto o in parte, nell’installazione e/o montaggio di una cosa consegnata, l’appaltatore garantisce per il periodo indicato al comma 1 la corretta installazione e/o montaggio. Se risulta che l’installazione e/o il montaggio non sono stati eseguiti correttamente, l’appaltatore vi porrà rimedio. Eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico del committente.
7.6 Per quelle parti per le quali committente e appaltatore lo abbiano espressamente concordato per iscritto, si applica la garanzia del produttore. Se il committente ha avuto la possibilità di conoscere il contenuto della garanzia del produttore, questa sostituirà la garanzia ai sensi del presente articolo.
7.7 Il committente deve in ogni caso dare all’appaltatore l’opportunità di eliminare un eventuale difetto o di eseguire nuovamente la lavorazione.
7.8 Il committente può invocare la garanzia solo dopo aver adempiuto a tutti i propri obblighi nei confronti dell’appaltatore.
7.9 a. Non viene fornita alcuna garanzia per difetti derivanti da:
- normale usura;
- uso improprio;
- manutenzione non eseguita o eseguita in modo non corretto;
- installazione, montaggio, modifica o riparazione da parte del committente o di terzi.
b. Non viene fornita alcuna garanzia per cose consegnate che non erano nuove al momento della consegna.
Articolo 8: Reclami
Il committente non può più far valere un difetto nella prestazione se non ha presentato reclamo scritto all’appaltatore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto o dal momento in cui avrebbe ragionevolmente dovuto scoprirlo.
Articolo 9: Beni non ritirati
Quando i beni non sono stati ritirati dopo la scadenza del termine di consegna, restano a disposizione del committente. I beni non ritirati vengono conservati a spese e rischio del committente. L’appaltatore può sempre avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 6:90 del Codice civile olandese.
Articolo 10: Pagamento
10.1 Il pagamento viene effettuato presso la sede dell’appaltatore o su un conto indicato dall’appaltatore.
10.2 Salvo diverso accordo, il pagamento avviene come segue:
a. in caso di vendita al banco, in contanti;
b. se è stato concordato il pagamento rateale: entro 14 giorni dalla data della fattura;
c. spedizioni in contrassegno;
d. addebito diretto mediante un contratto di incasso preventivamente concordato;
e. in tutti gli altri casi, pagamento anticipato della fattura sul numero di conto indicato.
10.3 Indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate, il committente è tenuto, su richiesta dell’appaltatore, a fornire una garanzia di pagamento ritenuta sufficiente dall’appaltatore. Se il committente non vi provvede entro il termine stabilito, è immediatamente in mora. L’appaltatore ha in tal caso il diritto di sciogliere il contratto e rivalersi sul committente per il proprio danno.
10.4 Il diritto del committente di compensare i propri crediti nei confronti dell’appaltatore è escluso, salvo il caso di fallimento dell’appaltatore.
10.5 L’intero credito al pagamento diventa immediatamente esigibile se:
a. è stato superato un termine di pagamento;
b. il committente è fallito o richiede la sospensione dei pagamenti;
c. vengono sequestrati beni o crediti del committente;
d. il committente, se società, viene sciolto o liquidato;
e. il committente, se persona fisica, viene posto sotto curatela o decede.
10.6 Se il pagamento non è avvenuto entro il termine concordato, il committente deve immediatamente interessi all’appaltatore. Gli interessi ammontano al 10% annuo, ma sono pari agli interessi legali se questi sono superiori. Nel calcolo degli interessi, una parte del mese è considerata un mese intero.
10.7 Se il pagamento non è avvenuto entro il termine concordato, il committente deve all’appaltatore tutte le spese stragiudiziali, con un minimo di € 50. Le spese sono calcolate come segue:
Sui primi € 3.000 - 15%
Sull’eccedenza fino a € 6.000 - 10%
Sull’eccedenza fino a € 15.000 - 8%
Sull’eccedenza fino a € 60.000 - 5%
Sull’eccedenza da € 60.000 - 3%
Se le spese stragiudiziali effettivamente sostenute sono superiori al risultato del calcolo sopra indicato, sono dovute le spese effettivamente sostenute.
10.8 Se l’appaltatore risulta vittorioso in un procedimento giudiziario, tutte le spese da lui sostenute in relazione a tale procedimento sono a carico del committente.
Articolo 11: Riserva di proprietà e diritto di pegno
11.1 Dopo la consegna, l’appaltatore resta proprietario dei beni consegnati finché il committente:
a. non adempie o non adempirà ai propri obblighi derivanti dal presente contratto o da altri contratti simili;
b. non ha soddisfatto i crediti derivanti dall’inadempimento dei suddetti contratti, quali danni, penali, interessi e spese.
11.2 Finché sui beni consegnati grava una riserva di proprietà, il committente non può gravarli al di fuori della propria normale attività d’impresa.
11.3 Dopo aver invocato la riserva di proprietà, l’appaltatore può ritirare i beni consegnati. Il committente autorizza l’appaltatore ad accedere al luogo in cui tali beni si trovano.
11.4 Se l’appaltatore non può invocare la riserva di proprietà perché i beni consegnati sono stati mescolati, trasformati o incorporati, il committente è tenuto a costituire in pegno a favore dell’appaltatore i beni di nuova formazione.
Articolo 12: Scioglimento
Se il committente desidera sciogliere il contratto senza che vi sia un inadempimento dell’appaltatore e l’appaltatore vi acconsente, il contratto viene sciolto di comune accordo. In tal caso l’appaltatore ha diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quali perdita subita, mancato guadagno e costi sostenuti.
Articolo 13: Legge applicabile e foro competente
13.1 Si applica il diritto olandese.
13.2 La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (C.I.S.G.) non si applica, così come qualsiasi altra normativa internazionale la cui esclusione sia consentita.
13.3 Solo il giudice civile competente nel luogo di stabilimento dell’appaltatore è competente a conoscere delle controversie, salvo che ciò sia contrario al diritto inderogabile. L’appaltatore può derogare a questa regola di competenza e applicare le regole legali di competenza.
13.4 Le parti possono concordare un’altra forma di risoluzione delle controversie, come arbitrato o mediazione.
